Stato di Emergenza | Stato de Emerjentia
Inviato: 23/09/2019, 15:19
Attualmente resta in vigore lo Stato di Emergenza decretato tempo addietro.
La Costituzione (Ordinamento dell'Impero - Capo I - Il Gran Consiglio) prevede:
Articolo 4
In assenza di una cittadinanza attiva sufficiente a garantire il normale funzionamento delle istituzioni e lo svolgimento delle elezioni, l'Imperatore, sentito il Consiglio dei Gran Maestri, ha facoltà di decretare lo Stato di Emergenza.
In tale circostanza, l'Imperatore chiama a raccolta i cittadini attivi, coordina e promuove la gestione delle istituzioni esistenti avvalendosi di cittadini volontari ed è autorizzato a formare istituzioni provvisorie per garantire il funzionamento e la sopravvivenza della micronazione.
Lo Stato di Emergenza viene sospeso dall'Imperatore attraverso l'indizione di nuove elezioni, facendo seguito a tale richiesta avanzata da almeno 8 cittadini; cessa se a seguito delle elezioni si ritiene esaurita la situazione grave che l'ha originato.
Le istituzioni provvisorie possono essere rese ufficiali, attraverso un referendum speciale su proposta dell'Imperatore, sentito il Consiglio dei Gran Maestri.
Di conseguenza, per il momento il funzionamento dello stato è il seguente:
- Gran Consiglio: composto da 10 volontari
- Consiglio dei Gran Maestri: funzionamento standard
- Assemblea dei Cittadini: partecipazione di tutti i cittadini che possono discutere proposte relative a progetti di Interni, Cultura, Informazione, Informatica, Propaganda e partecipare agli stessi
- Governo: retto dall'Imperatore per lo svolgimento dei compiti minimi che garantiscano l'amministrazione della nazione, assistito dal Consiglio dei Gran Maestri, con la consultazione dell'Assemblea dei Cittadini
- Giudice: l'Imperatore, in assenza di candidati qualificati
La Costituzione (Ordinamento dell'Impero - Capo I - Il Gran Consiglio) prevede:
Articolo 4
In assenza di una cittadinanza attiva sufficiente a garantire il normale funzionamento delle istituzioni e lo svolgimento delle elezioni, l'Imperatore, sentito il Consiglio dei Gran Maestri, ha facoltà di decretare lo Stato di Emergenza.
In tale circostanza, l'Imperatore chiama a raccolta i cittadini attivi, coordina e promuove la gestione delle istituzioni esistenti avvalendosi di cittadini volontari ed è autorizzato a formare istituzioni provvisorie per garantire il funzionamento e la sopravvivenza della micronazione.
Lo Stato di Emergenza viene sospeso dall'Imperatore attraverso l'indizione di nuove elezioni, facendo seguito a tale richiesta avanzata da almeno 8 cittadini; cessa se a seguito delle elezioni si ritiene esaurita la situazione grave che l'ha originato.
Le istituzioni provvisorie possono essere rese ufficiali, attraverso un referendum speciale su proposta dell'Imperatore, sentito il Consiglio dei Gran Maestri.
Di conseguenza, per il momento il funzionamento dello stato è il seguente:
- Gran Consiglio: composto da 10 volontari
- Consiglio dei Gran Maestri: funzionamento standard
- Assemblea dei Cittadini: partecipazione di tutti i cittadini che possono discutere proposte relative a progetti di Interni, Cultura, Informazione, Informatica, Propaganda e partecipare agli stessi
- Governo: retto dall'Imperatore per lo svolgimento dei compiti minimi che garantiscano l'amministrazione della nazione, assistito dal Consiglio dei Gran Maestri, con la consultazione dell'Assemblea dei Cittadini
- Giudice: l'Imperatore, in assenza di candidati qualificati