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Regolamento dell'Università Imperiale

Inviato: 22/12/2019, 20:20
da Emanuele Spikas
Articolo 1
L'Università è un ente statale patrocinato dal Ministero della Cultura con finalità didattiche, di ricerca e di promozione della cultura all'interno della micronazione.

Articolo 2
La cultura, la ricerca e l’informazione sono libere, e libero ne è il loro insegnamento nei limiti pratici posti dalla Costituzione.

Articolo 3
Ogni cittadino può tenere corsi presso l'Università Imperiale, segnalandolo al Rettore, il quale nel caso riscontri problematiche lesive all'università può eventualmente bloccare o impedire il corso.

Articolo 4
L'amministrazione dell'Università Imperiale è affidata al Ministero della Cultura che, in accordo con l'Imperatore, può nominare (e revocare) un Rettore o assumerne la funzione in prima persona. Il Rettore gestisce le richieste, lo stato e la suddivisione dei corsi ed è il rappresentante dell'Università.

Articolo 5
Le facoltà sono stabilite dal Rettore in base all'ambito trattato dal corso. Non esistono un numero limite, una tipologia e facoltà obbligatorie. Tuttavia per questioni di ordine e facilità di gestione le facoltà possono essere ridotte o raggruppate e i corsi inseriti nella facoltà più affine.

Articolo 6
Per mantenere ordine e facilità di consultazione, il titolo delle lezioni da presentare in università viene composto nel modo seguente:
"[NOME DELLA FACOLTA'] Nome del Corso - Lezione e numero: Eventuale titolo" (esempio: [STORIA] Corso sulla Prima Guerra Mondale - Lezione 1: La Triplice Intesa)
. Ad ogni lezione deve corrispondere un nuovo topic.