Aggiornamento con modalità Legge Boni Mores della Legge 4/2005 - Legge Erry - Condotta nel Gran Consiglio

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Aggiornamento con modalità Legge Boni Mores della Legge 4/2005 - Legge Erry - Condotta nel Gran Consiglio

Messaggio da Emanuele Spikas » 12/07/2020, 16:26

Forma attuale:

Legge 4/2005 - Legge Erry - Condotta nel Gran Consiglio

Articolo 1
La partecipazione alle discussioni del Gran Consiglio è concessa esclusivamente all'Imperatore, ai Deputati, al Giudice e ai Gran Maestri.

Articolo 2
I Gran Maestri non eletti come Deputati possono partecipare alla discussione delle leggi, ma non possono partecipare alle votazioni.

Articolo 3
Nel Gran Consiglio è richiesta serietà; chi si esprime in tale cartella è tenuto a dimostrare un atteggiamento adatto. E' dovere dei deputati partecipare ad ogni discussione e votazione, salvo problemi o casi particolari, comunicando eventuali assenze al Presidente del Gran Consiglio.

Articolo 4
All'interno del Gran Consiglio vengono attuate, da parte di chi ne ha diritto in base alla Costituzione o alle leggi Ordinarie, le seguenti azioni:
- elezione del Presidente del Gran Consiglio;
- discussione di una legge;
- votazione di una legge;
- candidatura ed elezione alla carica di Funzionario o Giudice;
- votazione di sfiducia verso un Funzionario o il Giudice;
- discussione e votazione dei progetti e delle proposte da affidare ai Funzionari.
Non sono ammesse altre discussioni, che vanno invece indirizzate agli appositi Ministeri. Topic per le comunicazioni ai deputati o altri avvisi possono essere aperti ma esclusivamente dal Presidente del Gran Consiglio o dall'Imperatore.

Articolo 5
Il limite delle discussioni e votazioni nel Gran Consiglio è di tre discussioni più tre votazioni contemporaneamente. Questo limite può essere ridotto a due discussioni più due votazioni in caso di bassa partecipazione dei deputati del Gran Consiglio, oppure nel caso possa nascere confusione in seno al Gran Consiglio, su richiesta del Presidente.

Articolo 6
In caso di mancato rispetto dei precedenti articoli si sarà passibili di richiamo e di espulsione se recidivi a discrezione dell'Imperatore o su richiesta del Presidente del Gran Consiglio. Nel caso di insistente mancato rispetto del Gran Consiglio e delle sue regole il Deputato potrà essere licenziato e sostituito da un membro dello stesso partito.


Aggiornamento con modalità Legge Boni Mores della Legge 4/2005 - Legge Erry - Condotta nel Gran Consiglio

Articolo 1
La partecipazione alle discussioni del Gran Consiglio è concessa esclusivamente all'Imperatore, ai Deputati, al Giudice, ai Ministri e ai Gran Maestri.

Articolo 2
I Gran Maestri non eletti come Deputati possono partecipare alla discussione delle leggi, ma non possono partecipare alle votazioni.

Articolo 3
Nel Gran Consiglio è richiesta serietà; chi si esprime in tale cartella è tenuto a dimostrare un atteggiamento adatto. E' dovere dei deputati partecipare ad ogni discussione e votazione, salvo problemi o casi particolari, comunicando eventuali assenze al Presidente del Gran Consiglio.

Articolo 4
All'interno del Gran Consiglio vengono attuate, da parte di chi ne ha diritto in base alla Costituzione o alle leggi Ordinarie, le seguenti azioni:
- elezione del Presidente del Gran Consiglio;
- discussione di una legge;
- votazione di una legge;
- candidatura ed elezione alla carica di Ministro o Giudice;
- votazione di sfiducia verso un Ministro o il Giudice;
- discussione e votazione dei progetti e delle proposte da affidare ai Ministri.
Non sono ammesse altre discussioni, che vanno invece indirizzate agli appositi Ministeri. Topic per le comunicazioni ai deputati o altri avvisi possono essere aperti ma esclusivamente dal Presidente del Gran Consiglio o dall'Imperatore.

Articolo 5
Il limite delle discussioni e votazioni nel Gran Consiglio è di tre discussioni più tre votazioni contemporaneamente. Questo limite può essere ridotto a due discussioni più due votazioni in caso di bassa partecipazione dei deputati del Gran Consiglio, oppure nel caso possa nascere confusione in seno al Gran Consiglio, su richiesta del Presidente.

Articolo 6
In caso di mancato rispetto dei precedenti articoli si sarà passibili di richiamo e di espulsione se recidivi a discrezione dell'Imperatore o su richiesta del Presidente del Gran Consiglio. Nel caso di insistente mancato rispetto del Gran Consiglio e delle sue regole il Deputato potrà essere licenziato e sostituito da un membro dello stesso partito.

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