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Riordino articoli con modalità Legge Boni Mores del Capo I - Il Gran Consiglio - Ordinamento dell'Impero - Costituzione

Inviato: 19/09/2020, 16:37
da Emanuele Spikas
Forma attuale:

ORDINAMENTO DELL'IMPERO
CAPO I
IL GRAN CONSIGLIO

Articolo 1
Il Gran Consiglio viene eletto da tutti i cittadini dell'Impero tramite libere elezioni. Il numero dei componenti è di dieci (10) membri.
Sono eleggibili tutti i cittadini dell'Impero, i quali hanno la libertà di accettare o rifiutare tale carica.
La ripartizione dei seggi è proporzionale al numero di voti ricevuti da una singola forza politica.

Articolo 2
I Gran Maestri fanno parte di diritto del Gran Consiglio, ma non possiedono diritto di voto nelle deliberazioni di tale organo, tranne nel caso in cui non ricoprano anche la carica di Deputato.

Articolo 3
Il Gran Consiglio resta in carica per un periodo di sei (6) mesi.
Solo l'Imperatore può prorogare i termini della legislatura, per un periodo definito e non superiore ai tre (3) mesi, prorogabili, per motivi di assoluta gravità, previsti dalle leggi ordinarie.
In caso di proroga dei termini, il Gran Consiglio in carica continua le sue funzioni per il periodo stabilito, scaduto il quale, esso si intende definitivamente sciolto.
Le elezioni di un nuovo Gran Consiglio devono avere luogo entro e non oltre un mese dalla chiusura del precedente.

Articolo 4
In assenza di una cittadinanza attiva sufficiente a garantire il normale funzionamento delle istituzioni e lo svolgimento delle elezioni, l'Imperatore, sentito il Consiglio dei Gran Maestri, ha facoltà di decretare lo Stato di Emergenza.
In tale circostanza, l'Imperatore chiama a raccolta i cittadini attivi, coordina e promuove la gestione delle istituzioni esistenti avvalendosi di cittadini volontari ed è autorizzato a formare istituzioni provvisorie per garantire il funzionamento e la sopravvivenza della micronazione.
Lo Stato di Emergenza viene sospeso dall'Imperatore attraverso l'indizione di nuove elezioni, facendo seguito a tale richiesta avanzata da almeno 8 cittadini; cessa se a seguito delle elezioni si ritiene esaurita la situazione grave che l'ha originato.
Le istituzioni provvisorie possono essere rese ufficiali, attraverso un referendum speciale su proposta dell'Imperatore, sentito il Consiglio dei Gran Maestri.

Articolo 6
Il Gran Consiglio nomina autonomamente il suo Presidente, che farà da referente presso l'Imperatore delle deliberazioni prese dal Gran Consiglio.

Articolo 7
Le deliberazioni sono pubbliche e non possono avere carattere segreto.
Le deliberazioni non sono valide se non sono accolte dal voto favorevole della maggioranza dei membri che esprimono il loro voto non astenendosi.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il consenso dell'Imperatore, tranne quelle che ottengono il voto favorevole di tutti gli aventi diritto a votare.

Articolo 8
Esclusivamente i Deputati, i Ministri, il Giudice, l'Imperatore e i Gran Maestri possono proporre e discutere leggi in Gran Consiglio.

Articolo 9
Il Gran Consiglio delibera su tutte le materie che interessano la vita dell'Impero tranne quelle di competenza del Consiglio dei Gran Maestri, che riferisce al Gran Consiglio le deliberazioni adottate.

Articolo 10
Tutti i cittadini possono proporre nuove leggi, chiedere l'abrogazione di leggi, o di parte di esse, o la loro modifica. Tutte le richieste in tal senso devono essere prima valutate dal Giudice che ne verifica il rispetto della Costituzione e delle leggi vigenti.
Sarà poi il Giudice a portare tali richieste davanti al Gran Consiglio, rispettando le intenzioni del proponente.

Articolo 11
Dopo che una legge viene presentata al Gran Consiglio si procede con la discussione e la successiva ed eventuale votazione, la quale richiede il previo parere di legalità e costituzionalità. La durata della votazione è di 7 (sette) giorni durante i quali i deputati sono tenuti ad esprimere il loro voto, Favorevole o Contrario, oppure ad astenersi. Se la legge ottiene la maggioranza dei voti favorevoli viene approvata. Essa entrerà in vigore in seguito alla ratifica dell'imperatore.
Il cittadino può proporre l'abrogazione o la modifica di una legge dal momento in cui questa entra in vigore, e non prima, destinando la proposta al Giudice. Tutte le mozioni approvate dal Giudice saranno discusse in Gran Consiglio.

Articolo 12
Leggi e decreti devono essere inseriti nella Gazzetta Ufficiale dell'Impero.
Ogni legge deve essere contrassegnata con un numero d'ordine (numero d'ordine/anno es. 3/2005), un nome scelto dalla persona che l'ha proposta e la materia che intende regolare.
La Gazzetta Ufficiale dell'Impero è suddivisa nelle seguenti sezioni: Affari Interni, Giustizia, Difesa, Affari Esteri, Cultura, Informatica, Propaganda, Informazione, Trono Vacante, Decreti, Leggi Abrogate.


Riordino articoli con modalità Legge Boni Mores del Capo I - Il Gran Consiglio - Ordinamento dell'Impero - Costituzione:

ORDINAMENTO DELL'IMPERO
CAPO I
IL GRAN CONSIGLIO

Articolo 1
Il Gran Consiglio viene eletto da tutti i cittadini dell'Impero tramite libere elezioni. Il numero dei componenti è di dieci (10) membri.
Sono eleggibili tutti i cittadini dell'Impero, i quali hanno la libertà di accettare o rifiutare tale carica.
La ripartizione dei seggi è proporzionale al numero di voti ricevuti da una singola forza politica.

Articolo 2
I Gran Maestri fanno parte di diritto del Gran Consiglio, ma non possiedono diritto di voto nelle deliberazioni di tale organo, tranne nel caso in cui non ricoprano anche la carica di Deputato.

Articolo 3
Il Gran Consiglio resta in carica per un periodo di sei (6) mesi.
Solo l'Imperatore può prorogare i termini della legislatura, per un periodo definito e non superiore ai tre (3) mesi, prorogabili, per motivi di assoluta gravità, previsti dalle leggi ordinarie.
In caso di proroga dei termini, il Gran Consiglio in carica continua le sue funzioni per il periodo stabilito, scaduto il quale, esso si intende definitivamente sciolto.
Le elezioni di un nuovo Gran Consiglio devono avere luogo entro e non oltre un mese dalla chiusura del precedente.

Articolo 4
In assenza di una cittadinanza attiva sufficiente a garantire il normale funzionamento delle istituzioni e lo svolgimento delle elezioni, l'Imperatore, sentito il Consiglio dei Gran Maestri, ha facoltà di decretare lo Stato di Emergenza.
In tale circostanza, l'Imperatore chiama a raccolta i cittadini attivi, coordina e promuove la gestione delle istituzioni esistenti avvalendosi di cittadini volontari ed è autorizzato a formare istituzioni provvisorie per garantire il funzionamento e la sopravvivenza della micronazione.
Lo Stato di Emergenza viene sospeso dall'Imperatore attraverso l'indizione di nuove elezioni, facendo seguito a tale richiesta avanzata da almeno 8 cittadini; cessa se a seguito delle elezioni si ritiene esaurita la situazione grave che l'ha originato.
Le istituzioni provvisorie possono essere rese ufficiali, attraverso un referendum speciale su proposta dell'Imperatore, sentito il Consiglio dei Gran Maestri.

Articolo 5
Il Gran Consiglio nomina autonomamente il suo Presidente, che farà da referente presso l'Imperatore delle deliberazioni prese dal Gran Consiglio.

Articolo 6
Le deliberazioni sono pubbliche e non possono avere carattere segreto.
Le deliberazioni non sono valide se non sono accolte dal voto favorevole della maggioranza dei membri che esprimono il loro voto non astenendosi.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il consenso dell'Imperatore, tranne quelle che ottengono il voto favorevole di tutti gli aventi diritto a votare.

Articolo 7
Esclusivamente i Deputati, i Ministri, il Giudice, l'Imperatore e i Gran Maestri possono proporre e discutere leggi in Gran Consiglio.

Articolo 8
Il Gran Consiglio delibera su tutte le materie che interessano la vita dell'Impero tranne quelle di competenza del Consiglio dei Gran Maestri, che riferisce al Gran Consiglio le deliberazioni adottate.

Articolo 9
Tutti i cittadini possono proporre nuove leggi, chiedere l'abrogazione di leggi, o di parte di esse, o la loro modifica. Tutte le richieste in tal senso devono essere prima valutate dal Giudice che ne verifica il rispetto della Costituzione e delle leggi vigenti.
Sarà poi il Giudice a portare tali richieste davanti al Gran Consiglio, rispettando le intenzioni del proponente.

Articolo 10
Dopo che una legge viene presentata al Gran Consiglio si procede con la discussione e la successiva ed eventuale votazione, la quale richiede il previo parere di legalità e costituzionalità. La durata della votazione è di 7 (sette) giorni durante i quali i deputati sono tenuti ad esprimere il loro voto, Favorevole o Contrario, oppure ad astenersi. Se la legge ottiene la maggioranza dei voti favorevoli viene approvata. Essa entrerà in vigore in seguito alla ratifica dell'imperatore.
Il cittadino può proporre l'abrogazione o la modifica di una legge dal momento in cui questa entra in vigore, e non prima, destinando la proposta al Giudice. Tutte le mozioni approvate dal Giudice saranno discusse in Gran Consiglio.

Articolo 11
Leggi e decreti devono essere inseriti nella Gazzetta Ufficiale dell'Impero.
Ogni legge deve essere contrassegnata con un numero d'ordine (numero d'ordine/anno es. 3/2005), un nome scelto dalla persona che l'ha proposta e la materia che intende regolare.
La Gazzetta Ufficiale dell'Impero è suddivisa nelle seguenti sezioni: Affari Interni, Giustizia, Difesa, Affari Esteri, Cultura, Informatica, Propaganda, Informazione, Trono Vacante, Decreti, Leggi Abrogate.

Motivazione:

Come previsto dalla Legge 20/2006 - Legge Boni Mores - Modifica Pro Forma si procede a riordino degli articoli in quanto, in conseguenza di passate abrogazioni, era presente un buco nella numerazione.