PROCESSO: lo Stato contro il cittadino Simone Plumas
Inviato: 14/10/2020, 16:54
Non avendo l'imputato fornito alcun riscontro in sede di denuncia, si procede come da Codice Penale Imperiale:
3 - Se l'imputato non si presenta o non risponde per la conferma, il processo sarà eseguito senza la parte in difesa, con tutti gli svantaggi che questo comporta per il cittadino accusato, presso il Ministero della Giustizia.
Il cittadino Simone Plumas è accusato di:
- Inosservanza delle norme stabilite da un'autorità per aver violato l'Articolo 7 della "Legge 25/2008 - Legge Giorgio Rosa - Rapporti esteri":
Dal Codice Penale (Settimo Capitolo: Reati contro l'Impero):
Articolo 1 - Inosservanza delle norme stabilite da un'autorità
Chiunque trasgredisca le norme poste da un'istituzione imperiale o le delibere di qualsiasi pubblico ministero, può essere condannato con pene fino all'espulsione temporanea da uno a sei mesi.
Dalla Legge 25/2008 - Legge Giorgio Rosa - Rapporti esteri:
Articolo 7
E’ vietato ai cittadini compiere qualsiasi genere di azione nell’ambito dei rapporti diplomatici o per questioni riguardanti gli Affari Esteri.
Per motivi di sicurezza e di immagine è vietato ai cittadini qualsiasi genere di interazione, rapporto o contatto con entità il cui status non è definito, salvo le eccezioni previste dalla legge, e per motivi legali è loro vietato qualsiasi genere di interazione, rapporto o contatto con false micronazioni ed i partecipanti ad esse.
Fanno eccezione, sebbene altamente sconsigliati:
- rapporti personali con tali individui purché questi rapporti siano completamente estranei al contesto imperiale e micronazionalista e non riguardino in alcun modo l'entità cui la persona in questione è associata;
- interazioni con tali individui, in sedi e contesti completamente estranei al micronazionalismo e all'Impero e su tematiche estranee agli stessi;
- la partecipazione a discussioni che avvengano presso le piattaforme imperiali, la quale non deve però prevedere aperture di alcun genere;
- la partecipazione a discussioni occasionali e casuali su piattaforme estranee all'Impero ed alle entità in questione ove il cittadino si sia ritrovato, agendo per difendere l'onorabilità dell'Impero e la realtà del micronazionalismo, a replicare inconsapevolmente a un affiliato a false micronazioni; il cittadino è tenuto a segnalare l'accaduto alle autorità competenti o sarà passibile di denuncia.
- Tradimento:
Dal Codice Penale (Settimo Capitolo: Reati contro l'Impero):
Articolo 5 - Tradimento
Chiunque intrattenga qualsiasi genere di rapporto con altre micronazioni o comunità, in particolare se queste sono avverse all'Impero, finalizzato al tradimento o al danneggiamento della micronazione e contrario alle disposizioni delle autorità, o intraprenda rapporti e ancor più gravemente si macchi di supporto a false micronazioni è punito con una pena non inferiore alla perdita momentanea dai diritti politici attivi, fino all'espulsione permanente con segnalazione ad altre micronazioni.
L'accusa può comunque esprimersi.
3 - Se l'imputato non si presenta o non risponde per la conferma, il processo sarà eseguito senza la parte in difesa, con tutti gli svantaggi che questo comporta per il cittadino accusato, presso il Ministero della Giustizia.
Il cittadino Simone Plumas è accusato di:
- Inosservanza delle norme stabilite da un'autorità per aver violato l'Articolo 7 della "Legge 25/2008 - Legge Giorgio Rosa - Rapporti esteri":
Dal Codice Penale (Settimo Capitolo: Reati contro l'Impero):
Articolo 1 - Inosservanza delle norme stabilite da un'autorità
Chiunque trasgredisca le norme poste da un'istituzione imperiale o le delibere di qualsiasi pubblico ministero, può essere condannato con pene fino all'espulsione temporanea da uno a sei mesi.
Dalla Legge 25/2008 - Legge Giorgio Rosa - Rapporti esteri:
Articolo 7
E’ vietato ai cittadini compiere qualsiasi genere di azione nell’ambito dei rapporti diplomatici o per questioni riguardanti gli Affari Esteri.
Per motivi di sicurezza e di immagine è vietato ai cittadini qualsiasi genere di interazione, rapporto o contatto con entità il cui status non è definito, salvo le eccezioni previste dalla legge, e per motivi legali è loro vietato qualsiasi genere di interazione, rapporto o contatto con false micronazioni ed i partecipanti ad esse.
Fanno eccezione, sebbene altamente sconsigliati:
- rapporti personali con tali individui purché questi rapporti siano completamente estranei al contesto imperiale e micronazionalista e non riguardino in alcun modo l'entità cui la persona in questione è associata;
- interazioni con tali individui, in sedi e contesti completamente estranei al micronazionalismo e all'Impero e su tematiche estranee agli stessi;
- la partecipazione a discussioni che avvengano presso le piattaforme imperiali, la quale non deve però prevedere aperture di alcun genere;
- la partecipazione a discussioni occasionali e casuali su piattaforme estranee all'Impero ed alle entità in questione ove il cittadino si sia ritrovato, agendo per difendere l'onorabilità dell'Impero e la realtà del micronazionalismo, a replicare inconsapevolmente a un affiliato a false micronazioni; il cittadino è tenuto a segnalare l'accaduto alle autorità competenti o sarà passibile di denuncia.
- Tradimento:
Dal Codice Penale (Settimo Capitolo: Reati contro l'Impero):
Articolo 5 - Tradimento
Chiunque intrattenga qualsiasi genere di rapporto con altre micronazioni o comunità, in particolare se queste sono avverse all'Impero, finalizzato al tradimento o al danneggiamento della micronazione e contrario alle disposizioni delle autorità, o intraprenda rapporti e ancor più gravemente si macchi di supporto a false micronazioni è punito con una pena non inferiore alla perdita momentanea dai diritti politici attivi, fino all'espulsione permanente con segnalazione ad altre micronazioni.
L'accusa può comunque esprimersi.