PROCESSO: lo Stato contro il cittadino Giacomo Krucatas
Inviato: 13/03/2022, 15:59
Il cittadino Giacomo Krucatas è accusato di:
- Inosservanza delle norme stabilite da un'autorità per aver violato l'Articolo 7 della "Legge 25/2008 - Legge Giorgio Rosa - Rapporti esteri":
Dal Codice Penale (Settimo Capitolo: Reati contro l'Impero):
Articolo 1 - Inosservanza delle norme stabilite da un'autorità
Chiunque trasgredisca le norme poste da un'istituzione imperiale o le delibere di qualsiasi pubblico ministero, può essere condannato con pene fino all'espulsione temporanea da uno a sei mesi.
Dalla Legge 25/2008 - Legge Giorgio Rosa - Rapporti esteri:
Articolo 7
E’ vietato ai cittadini compiere qualsiasi genere di azione nell’ambito dei rapporti diplomatici o per questioni riguardanti gli Affari Esteri.
Per motivi di sicurezza e di immagine è vietato ai cittadini qualsiasi genere di interazione, rapporto o contatto con entità il cui status non è definito, salvo le eccezioni previste dalla legge, e per motivi legali è loro vietato qualsiasi genere di interazione, rapporto o contatto con false micronazioni ed i partecipanti ad esse.
Fanno eccezione, sebbene altamente sconsigliati:
- rapporti personali con tali individui purché questi rapporti siano completamente estranei al contesto imperiale e micronazionalista e non riguardino in alcun modo l'entità cui la persona in questione è associata;
- interazioni con tali individui, in sedi e contesti completamente estranei al micronazionalismo e all'Impero e su tematiche estranee agli stessi;
- la partecipazione a discussioni che avvengano presso le piattaforme imperiali, la quale non deve però prevedere aperture di alcun genere;
- la partecipazione a discussioni occasionali e casuali su piattaforme estranee all'Impero ed alle entità in questione ove il cittadino si sia ritrovato, agendo per difendere l'onorabilità dell'Impero e la realtà del micronazionalismo, a replicare inconsapevolmente a un affiliato a false micronazioni; il cittadino è tenuto a segnalare l'accaduto alle autorità competenti o sarà passibile di denuncia.
- Tradimento:
Dal Codice Penale (Settimo Capitolo: Reati contro l'Impero):
Articolo 5 - Tradimento
Chiunque intrattenga qualsiasi genere di rapporto con altre micronazioni o comunità, in particolare se queste sono avverse all'Impero, finalizzato al tradimento o al danneggiamento della micronazione e contrario alle disposizioni delle autorità, o intraprenda rapporti e ancor più gravemente si macchi di supporto a false micronazioni è punito con una pena non inferiore alla perdita momentanea dai diritti politici attivi, fino all'espulsione permanente con segnalazione ad altre micronazioni.
L'accusa può esprimersi.
- Inosservanza delle norme stabilite da un'autorità per aver violato l'Articolo 7 della "Legge 25/2008 - Legge Giorgio Rosa - Rapporti esteri":
Dal Codice Penale (Settimo Capitolo: Reati contro l'Impero):
Articolo 1 - Inosservanza delle norme stabilite da un'autorità
Chiunque trasgredisca le norme poste da un'istituzione imperiale o le delibere di qualsiasi pubblico ministero, può essere condannato con pene fino all'espulsione temporanea da uno a sei mesi.
Dalla Legge 25/2008 - Legge Giorgio Rosa - Rapporti esteri:
Articolo 7
E’ vietato ai cittadini compiere qualsiasi genere di azione nell’ambito dei rapporti diplomatici o per questioni riguardanti gli Affari Esteri.
Per motivi di sicurezza e di immagine è vietato ai cittadini qualsiasi genere di interazione, rapporto o contatto con entità il cui status non è definito, salvo le eccezioni previste dalla legge, e per motivi legali è loro vietato qualsiasi genere di interazione, rapporto o contatto con false micronazioni ed i partecipanti ad esse.
Fanno eccezione, sebbene altamente sconsigliati:
- rapporti personali con tali individui purché questi rapporti siano completamente estranei al contesto imperiale e micronazionalista e non riguardino in alcun modo l'entità cui la persona in questione è associata;
- interazioni con tali individui, in sedi e contesti completamente estranei al micronazionalismo e all'Impero e su tematiche estranee agli stessi;
- la partecipazione a discussioni che avvengano presso le piattaforme imperiali, la quale non deve però prevedere aperture di alcun genere;
- la partecipazione a discussioni occasionali e casuali su piattaforme estranee all'Impero ed alle entità in questione ove il cittadino si sia ritrovato, agendo per difendere l'onorabilità dell'Impero e la realtà del micronazionalismo, a replicare inconsapevolmente a un affiliato a false micronazioni; il cittadino è tenuto a segnalare l'accaduto alle autorità competenti o sarà passibile di denuncia.
- Tradimento:
Dal Codice Penale (Settimo Capitolo: Reati contro l'Impero):
Articolo 5 - Tradimento
Chiunque intrattenga qualsiasi genere di rapporto con altre micronazioni o comunità, in particolare se queste sono avverse all'Impero, finalizzato al tradimento o al danneggiamento della micronazione e contrario alle disposizioni delle autorità, o intraprenda rapporti e ancor più gravemente si macchi di supporto a false micronazioni è punito con una pena non inferiore alla perdita momentanea dai diritti politici attivi, fino all'espulsione permanente con segnalazione ad altre micronazioni.
L'accusa può esprimersi.