VOTAZIONE: Abrogazione Legge 33/2011 - Legge Sperantia - Gestione delle Attività Statali

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VOTAZIONE: Abrogazione Legge 33/2011 - Legge Sperantia - Gestione delle Attività Statali

Messaggio da Emanuele Spikas » 20/06/2020, 16:33

Proposta di abrogazione integrale:

Legge 33/2011 - Legge Sperantia - Gestione delle Attività Statali

Articolo 1
L'amministrazione delle attività imperiali statali è affidata al Gran Consiglio, limitatamente alle materie di sua competenza, che delibera nell'apposita sede e nomina i funzionari ogni 6 (sei) mesi.

Articolo 2
Le attività imperiali vengono inserite nell'apposito Elenco Attività Nazionali, pubblicato anche presso il Gran Consiglio, suddivise nelle materie identificate dalla Costituzione, e si dividono in:
- Primarie: attività necessarie per il funzionamento della nazione.
- Secondarie: attività il cui svolgimento è legato alla disponibilità dei cittadini.

Articolo 3
Le attività primarie di competenza del Gran Consiglio sono:
- il controllo del corretto funzionamento delle istituzioni;
- i controlli relativi a scadenze e procedure legali di cittadinanze, partiti e enti privati;
- l'aggiornamento della storia e dell'enciclopedia imperiale;
- l'organizzazione e l'onoramento delle ricorrenze e festività imperiali;
- la comunicazione periodica delle notizie alla cittadinanza;
- l'aggiornamento dei contenuti del sito imperiale e del forum imperiale.

Articolo 4
I funzionari vengono nominati con l'insediamento di un nuovo Gran Consiglio. Le procedure di nomina vengono avviate, in contemporanea a quella della nomina del Giudice, dal Presidente del Gran Consiglio nel seguente modo:
- apertura, nell'apposita sede e per ogni attività, di un topic in cui i cittadini possono presentare la loro candidatura entro 7 (sette) giorni; alla candidatura possono essere facoltativamente allegati programma, curriculum, disponibilità e intenzioni relative all'attività che si intende svolgere;
- apertura, nell'apposita sede e per ogni attività, della votazione per la nomina dei funzionari della durata di 7 (sette) giorni, in cui i Deputati devono esprimere la loro preferenza.
Al termine della votazione l'attività viene affidata al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; nel caso in cui vi sia un solo candidato esso diviene automaticamente funzionario con la chiusura delle candidature.
Qualora nel corso della legislatura pervengano richieste di assegnazione di Attività Secondarie, si segue la procedura di cui ai commi precedenti, ma i termini sono fissati in 24 (ventiquattro) ore per la presentazione delle candidature e in 3 (tre) giorni per l'eventuale votazione.

Articolo 5
Se per le Attività Primarie non vi sono candidati, al termine dell'assegnazione delle altre attività si procede nel seguente modo:
- si prende in esame la lista di tutti i Gran Maestri, i Pari Onorari e i Pari dalla quale vengono depauperati tutti coloro che ricoprono già un incarico di funzionario o di Giudice o di Presidente del Gran Consiglio; i rimanenti hanno 5 (cinque) giorni per candidarsi, a loro scelta, a una delle attività Primarie rimaste vacanti;
- se al termine di tale scadenza vi è almeno un candidato si procede come sopra; se non vi sono candidati viene aperta una votazione con la candidatura di tutti i cittadini in questione. Le votazioni per le attività Primarie vacanti, effettuate con quest'ultima modalità devono svolgersi una successivamente all'altra, togliendo dai candidati coloro che vengono via via eletti nella votazione precedente, ed hanno anch'esse una durata di 7 (sette) giorni;
- se la seconda tornata si conclude con la parità tra due o più candidati, si procede ad un ballottaggio tra essi della durata di 5 (cinque) giorni, trascorsi i quali è nominato Funzionario il candidato che abbia conseguito la maggioranza dei voti;
- se al termine del ballottaggio sussiste la parità tra due o più candidati, o comunque se non vi sono cittadini appartenenti ai Gradi citati senza attività, viene eseguita la medesima procedura con la candidatura automatica di tutti i possessori dei gradi indicati, che hanno una sola attività, Imperatore incluso e lo stesso procedimento viene ripetuto considerando chi ha il minor numero di attività.
Un cittadino può comunque rifiutare l'assegnazione di un'attività; il rifiuto e il mancato svolgimento di attività nel corso di una o più legislature, in negativo, e lo svolgimento di una o più attività, in positivo, potranno influire sul Grado del cittadino.

Articolo 6
La nomina del Giudice avviene in contemporanea con quella dei funzionari, nei medesimi tempi e modi con le seguenti differenze:
- alla votazione partecipano anche i Gran Maestri;
- nel caso in cui non vi siano candidati tale compito viene assunto dall'Imperatore finché non vi saranno candidature;
- in caso di parità tra due o più candidati, viene escluso chi abbia ricoperto la carica di Giudice nella legislatura precedente e viene eletto Giudice chi abbia ricoperto per più volte la carica di Giudice, ovvero di Ministro della Giustizia, ovvero di Presidente della Corte Costituzionale, ovvero di Giudice della Corte Costituzionale.
La prova d'idoneità prevista dalla Costituzione è sostenibile in qualsiasi momento della legislatura, facendone richiesta all'Imperatore. Qualora uno o più cittadini chiedano di essere sottoposti alla prova durante i 7 (sette) giorni previsti per la presentazione delle candidature a Giudice, tale termine è prorogato per la durata utile all’espletamento e alla pubblicazione dei risultati della stessa, e alla conseguente candidatura presso il Gran Consiglio, e comunque per non oltre 7 (sette) giorni.

Articolo 7
Nel caso in cui non vi siano cittadini disponibili ad occuparsene, le Attività Secondarie possono essere sospese per 2 (due) legislature. Dopo 3 (tre) legislature le attività Secondarie non svolte possono essere depennate dall'Elenco Attività Nazionali ed essere privatizzate.
In tal caso viene aperto un bando per richiedere la proprietà dell'attività dove i cittadini interessati hanno 10 (dieci) giorni di tempo per presentare la propria richiesta. In caso di più richiedenti vengono privilegiati, nell'ordine:
1) grado;
2) possedimento e data di emissione di una Tessera d'Identità valida ovvero non scaduta;
3) data di inizio cittadinanza.
Qualora non vi siano interessati, il bando viene prolungato di 1 (un) mese, nel corso del quale l'attività potrà essere affidata al primo cittadino interessato. In assenza di interessati sarà possibile considerare chiusa l'attività, con conseguente smantellamento di sedi e piattaforme ad essa correlate.

Articolo 8
Un funzionario può essere licenziato:
- tramite votazione della durata di sette (7) giorni del Gran Consiglio, su mozione di un Deputato o dell'Imperatore che devono illustrare le motivazioni di tale scelta;
- assenza ingiustificata superiore a 1 mese.
E' possibile candidarsi ed ottenere la gestione di più attività e candidarsi in ogni momento ad occuparsi di un'attività vacante. Nel caso in cui vi siano interessati nel corso di una legislatura, essi devono richiedere al Presidente del Gran Consiglio l'avviamento delle candidature per la nomina del funzionario, che dovranno seguire le procedure già descritte.

Articolo 9
Un funzionario può avvalersi della collaborazione dei cittadini per la gestione dell'attività affidatagli. I cittadini possono presentare idee o modifiche relative a un'attività nella sede relativa alla materia in cui è stata collocata l'attività in questione, in cui sarà possibile discuterne. Nel caso in cui la proposta ottenga il benestare del funzionario, il vaglio legale e costituzionale del Giudice e il nulla osta dell'Imperatore, che verifica non vi siano controindicazioni per la nazione, il cittadino propone una relazione da presentare al Gran Consiglio. Il Gran Consiglio, nell'apposita sede, deciderà se approvare la proposta.
Con lo stesso sistema, eccezion fatta per il benestare del funzionario, è possibile inoltre presentare al Gran Consiglio:
- Progetti: progetti a termine, inerenti alle materie di competenza del Gran Consiglio;
- Attività: nuove attività da inserire tra quelle Primarie o Secondarie.
E' fatto d'obbligo per il/i propositore/i mettersi a disposizione per lavorare alla realizzazione o al funzionamento di quanto da lui promosso.


Le votazioni aprono oggi 20/06/2020 e chiudono il 27/06/2020
I deputati del Gran Consiglio possono esprimersi esclusivamente come FAVOREVOLE, CONTRARIO e ASTENUTO.
Altre aggiunte a queste forme o altre forme annullano il voto, che non può essere ripetuto.
Nessun deputato può modificare il proprio voto dopo essersi espresso. In caso di errori di battitura il voto è considerato nullo.



Michele Septe
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Re: VOTAZIONE: Abrogazione Legge 33/2011 - Legge Sperantia - Gestione delle Attività Statali

Messaggio da Michele Septe » 22/06/2020, 12:18

Favorevole


Emanuele Spikas
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Re: VOTAZIONE: Abrogazione Legge 33/2011 - Legge Sperantia - Gestione delle Attività Statali

Messaggio da Emanuele Spikas » 27/06/2020, 16:21

VOTANTI: 4
FAVOREVOLI: 4
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

L'abrogazione è approvata.

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