VOTAZIONE: Modifica Articoli 1, 2, 4 e 5 - Capo III - Ordinamento - Costituzione

Formate da Deputatos, Imperator e Grande Maestros partecipa

Moderatore: Emanuele Spikas

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Emanuele Spikas
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VOTAZIONE: Modifica Articoli 1, 2, 4 e 5 - Capo III - Ordinamento - Costituzione

Messaggio da Emanuele Spikas » 20/06/2020, 17:12

Versione attuale:

CAPO III
IL GOVERNO

Articolo 1
Le attività statali vengono svolte da funzionari nominati dal Gran Consiglio, a sua volta eletto tramite elezioni o nominato nei casi eccezionali previsti dalle leggi.

Articolo 2
Le attività statali svolte dalla comunità e di competenza del Gran Consiglio sono suddivise nelle seguenti materie:
- Propaganda;
- Affari Interni;
- Informatica;
- Cultura;
- Informazione.

Articolo 4
In caso di inadempienza dei propri doveri l'Imperatore può revocare la nomina di un funzionario e chiedere una nuova nomina.

Articolo 5
I funzionari mantengono il loro incarico per tutta la durata della legislatura, restano dunque in carica quanto il Gran Consiglio. Tuttavia in casi di particolare necessità l'Imperatore può prorogare i termini della durata di tale organo, previa autorizzazione del Consiglio dei Gran Maestri.


Modifiche proposte:

CAPO III
IL GOVERNO

Articolo 1
Le attività statali vengono svolte da Ministri nominati dal Gran Consiglio, a sua volta eletto tramite elezioni o nominato nei casi eccezionali previsti dalle leggi.

Articolo 2
Le attività statali svolte dai Ministri e di competenza del Gran Consiglio sono suddivise nelle seguenti materie:
- Propaganda;
- Affari Interni;
- Informatica;
- Cultura;
- Informazione.

Articolo 4
In caso di inadempienza dei propri doveri l'Imperatore può revocare la nomina di un Ministro e chiedere una nuova nomina.

Articolo 5
I Ministri mantengono il loro incarico per tutta la durata della legislatura, restano dunque in carica quanto il Gran Consiglio. Tuttavia in casi di particolare necessità l'Imperatore può prorogare i termini della durata di tale organo, previa autorizzazione del Consiglio dei Gran Maestri.


Le votazioni aprono oggi 20/06/2020 e chiudono il 27/06/2020
I deputati del Gran Consiglio possono esprimersi esclusivamente come FAVOREVOLE, CONTRARIO e ASTENUTO.
Altre aggiunte a queste forme o altre forme annullano il voto, che non può essere ripetuto.
In caso di errori di battitura il voto è considerato nullo.
Nessun deputato può modificare il proprio voto dopo essersi espresso.
E' possibile esprimere il proprio voto articolo per articolo, ad esempio:
Articolo 1 FAVOREVOLE , Articolo 2 CONTRARIO
(diversamente il voto viene esteso a tutti gli articoli in votazione).

Emanuele Spikas
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Re: VOTAZIONE: Articoli 1, 2, 4 e 5 - Capo III - Ordinamento - Costituzione

Messaggio da Emanuele Spikas » 20/06/2020, 17:20

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Giorgio Konstitution
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Re: VOTAZIONE: Articoli 1, 2, 4 e 5 - Capo III - Ordinamento - Costituzione

Messaggio da Giorgio Konstitution » 22/06/2020, 9:02

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Michele Septe
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Re: VOTAZIONE: Articoli 1, 2, 4 e 5 - Capo III - Ordinamento - Costituzione

Messaggio da Michele Septe » 22/06/2020, 12:19

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Massimo Konstitution
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Re: VOTAZIONE: Articoli 1, 2, 4 e 5 - Capo III - Ordinamento - Costituzione

Messaggio da Massimo Konstitution » 22/06/2020, 20:08

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Emanuele Spikas
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Re: VOTAZIONE: Modifica Articoli 1, 2, 4 e 5 - Capo III - Ordinamento - Costituzione

Messaggio da Emanuele Spikas » 27/06/2020, 16:18

VOTANTI: 4
FAVOREVOLI: 4
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

La modifica è approvata.

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