CAPO III
IL GOVERNO
Articolo 1
Le attività statali vengono svolte da funzionari nominati dal Gran Consiglio, a sua volta eletto tramite elezioni o nominato nei casi eccezionali previsti dalle leggi.
Articolo 2
Le attività statali svolte dalla comunità e di competenza del Gran Consiglio sono suddivise nelle seguenti materie:
- Propaganda;
- Affari Interni;
- Informatica;
- Cultura;
- Informazione.
Articolo 4
In caso di inadempienza dei propri doveri l'Imperatore può revocare la nomina di un funzionario e chiedere una nuova nomina.
Articolo 5
I funzionari mantengono il loro incarico per tutta la durata della legislatura, restano dunque in carica quanto il Gran Consiglio. Tuttavia in casi di particolare necessità l'Imperatore può prorogare i termini della durata di tale organo, previa autorizzazione del Consiglio dei Gran Maestri.
Modifiche proposte:
CAPO III
IL GOVERNO
Articolo 1
Le attività statali vengono svolte da Ministri nominati dal Gran Consiglio, a sua volta eletto tramite elezioni o nominato nei casi eccezionali previsti dalle leggi.
Articolo 2
Le attività statali svolte dai Ministri e di competenza del Gran Consiglio sono suddivise nelle seguenti materie:
- Propaganda;
- Affari Interni;
- Informatica;
- Cultura;
- Informazione.
Articolo 4
In caso di inadempienza dei propri doveri l'Imperatore può revocare la nomina di un Ministro e chiedere una nuova nomina.
Articolo 5
I Ministri mantengono il loro incarico per tutta la durata della legislatura, restano dunque in carica quanto il Gran Consiglio. Tuttavia in casi di particolare necessità l'Imperatore può prorogare i termini della durata di tale organo, previa autorizzazione del Consiglio dei Gran Maestri.
Le votazioni aprono oggi 20/06/2020 e chiudono il 27/06/2020
I deputati del Gran Consiglio possono esprimersi esclusivamente come FAVOREVOLE, CONTRARIO e ASTENUTO.
Altre aggiunte a queste forme o altre forme annullano il voto, che non può essere ripetuto.
In caso di errori di battitura il voto è considerato nullo.
Nessun deputato può modificare il proprio voto dopo essersi espresso.
E' possibile esprimere il proprio voto articolo per articolo, ad esempio:
Articolo 1 FAVOREVOLE , Articolo 2 CONTRARIO
(diversamente il voto viene esteso a tutti gli articoli in votazione).
I deputati del Gran Consiglio possono esprimersi esclusivamente come FAVOREVOLE, CONTRARIO e ASTENUTO.
Altre aggiunte a queste forme o altre forme annullano il voto, che non può essere ripetuto.
In caso di errori di battitura il voto è considerato nullo.
Nessun deputato può modificare il proprio voto dopo essersi espresso.
E' possibile esprimere il proprio voto articolo per articolo, ad esempio:
Articolo 1 FAVOREVOLE , Articolo 2 CONTRARIO
(diversamente il voto viene esteso a tutti gli articoli in votazione).