VOTAZIONE: Modifica Articolo 1 - Capo IV - Ordinamento - Costituzione
Inviato: 11/11/2020, 5:13
Articolo 1
Figura principale nell'amministrazione della giustizia imperiale è il Giudice. Per ricoprire tale carica è necessario essere cittadino da almeno un anno, possedere un Certificato di Cittadinanza valido e superare un test univoco realizzato dall'Imperatore. Ogni 6 mesi gli interessati che soddisfano i criteri citati si candidano per ricoprire la carica e il Giudice viene eletto da Gran Maestri e Deputati. In presenza di un solo candidato che soddisfi i requisiti richiesti, egli diviene automaticamente Giudice. In assenza di candidati che soddisfino i requisiti richiesti tale carica viene ricoperta dall'Imperatore finché non pervengono candidature.
Le votazioni aprono oggi 11 , Nov ,2020 e chiudono il .18 ,Nov ,2020. I deputati del Gran Consiglio possono esprimersi esclusivamente come FAVOREVOLE, CONTRARIO e ASTENUTO.
Altre aggiunte a queste forme o altre forme annullano il voto, che non può essere ripetuto.
Nessun deputato può modificare il proprio voto dopo essersi espresso. In caso di errori di battitura il voto è considerato nullo.
Figura principale nell'amministrazione della giustizia imperiale è il Giudice. Per ricoprire tale carica è necessario essere cittadino da almeno un anno, possedere un Certificato di Cittadinanza valido e superare un test univoco realizzato dall'Imperatore. Ogni 6 mesi gli interessati che soddisfano i criteri citati si candidano per ricoprire la carica e il Giudice viene eletto da Gran Maestri e Deputati. In presenza di un solo candidato che soddisfi i requisiti richiesti, egli diviene automaticamente Giudice. In assenza di candidati che soddisfino i requisiti richiesti tale carica viene ricoperta dall'Imperatore finché non pervengono candidature.
Le votazioni aprono oggi 11 , Nov ,2020 e chiudono il .18 ,Nov ,2020. I deputati del Gran Consiglio possono esprimersi esclusivamente come FAVOREVOLE, CONTRARIO e ASTENUTO.
Altre aggiunte a queste forme o altre forme annullano il voto, che non può essere ripetuto.
Nessun deputato può modificare il proprio voto dopo essersi espresso. In caso di errori di battitura il voto è considerato nullo.