VOTAZIONE: Modifica Terzo Comma - Ordinamento del Sistema Giudiziario - Codice Penale Imperiale.

Formate da Deputatos, Imperator e Grande Maestros partecipa

Moderatore: Emanuele Spikas

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Abdu Aquila
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VOTAZIONE: Modifica Terzo Comma - Ordinamento del Sistema Giudiziario - Codice Penale Imperiale.

Messaggio da Abdu Aquila » 01/12/2020, 10:36

1 - Se un cittadino ha visto un suo concittadino compiere un atto considerato reato dalla legge, o è stato vittima egli stesso di tale atto, ha il diritto ed il dovere di presentare una denuncia formale presso la sede della Magistratura. Ogni denuncia dovrà essere accompagnata dalle prove del reato commesso e se anonima non verrà accettata. Nel caso in cui il cittadino, essendo stato l'unica vittima del reato, non voglia che si applichino conseguenze penali, può esimersi dal presentare denuncia. Nei "Reati contro la Persona" e nei casi di "Violazione di un Contratto o di un Regolamento" prima di procedere con la denuncia è necessario informare la vittima del reato, la quale sarà libera di decidere se presentare personalmente la denuncia, delegarne la presentazione a chi l'ha informata dei fatti o esimersi dal presentarla.
Qualora la vittima del reato sia impossibilitata a operare tale scelta, chi viene a conoscenza del reato è tenuto a presentare denuncia. Se un cittadino ha subito o è a conoscenza di un reato ma non è a conoscenza del responsabile può chiedere l'apertura di un'indagine, facendone richiesta privatamente all'Imperatore o a un Gran Maestro, al Consiglio dei Gran Maestri che dovrà adoperarsi per cercare di risolvere la questione scoprendo l'eventuale responsabile e fornendo gli elementi necessari per procedere con la denuncia.

3 - Se l'imputato non si presenta o non risponde per la conferma, il processo sarà eseguito senza la parte in difesa, con tutti gli svantaggi che questo comporta per il cittadino accusato, presso la sede della Magistratura; in tal caso potrà essere immediatamente aperto. Potranno prendere parte alla causa solo le cariche citate nella prima parte del terzo capitolo "Ordinamento Giudiziario" assieme alla difesa e al cittadino che ha presentato la denuncia.

6 - All'inizio del processo il Magistrato espone le denunce a carico dell'imputato, dopodiché si passa all'ascolto dell'Accusa, quindi si lascia alla Difesa, ove presente, l'esposizione di un discorso in difesa dell'imputato. Dunque il Magistrato concede di replicare ad entrambe le parti. Il processo è dichiarato chiuso dopo sette (7) giorni dall'ultimo intervento inserito. La durata massima di un processo è di venti (20) giorni, se superato tale limite il dibattito sarà ancora in atto, prima di chiudere il processo, il Magistrato concederà alle parti un ultimo intervento, che verrà pubblicato dal Magistrato stesso, lo stesso giorno della chiusura del processo. Tali interventi dovranno pervenire al Magistrato privatamente e entro sette (7) giorni dalla richiesta. Terminati i 7 giorni, se non saranno pervenuti interventi, il processo verrà considerato chiuso. Le parti possono, esplicitandolo in sede processuale, decidere di limitare i propri interventi con la scelta di non replicare ulteriormente. Con l'accordo delle parti è possibile chiudere il processo senza attendere i sette (7) giorni previsti dall'ultimo intervento. Se la difesa, non avendo l'imputato fornito riscontri in fase di denuncia, non prende parte al processo, dopo il suo iniziale intervento l'accusa può chiederne la chiusura

7 - Al termine del processo il Magistrato invita il cittadino con grado e ordine di nomina più alti tra coloro che possono far parte di diritto della Giuria a riunire gli altri quattro membri, sempre seguendo i criteri stabiliti da questo Codice Penale; l'Imperatore invierà via e-mail la convocazione per la Giuria alle persone designate che verranno abilitate alla sede preposta per tali operazioni e fornirà loro tutte le indicazioni del caso segnalando loro denuncia, processo e i reati di cui è accusato l'imputato. Ogni membro dovrà quindi esprimere se ritiene l'imputato colpevole o innocente per ogni reato imputatogli. In situazioni particolari quali lo Stato di Emergenza, eventualmente, dopo aver preso visione del processo, i membri della Giuria potranno anche esprimersi via e-mail e l'Imperatore comunicherà il loro giudizio presso la sede della Giuria o al cittadino che ne è a capo.
Qualora uno dei 5 membri della Giuria non si esprima entro 7 giorni, verrà sostituito seguendo sempre gli stessi criteri e il medesimo procedimento andrà applicato per il giurato che deve guidare le operazioni descritte. Ottenuto il verdetto di tutta la giuria, che decide a maggioranza, il cittadino a capo della Giuria ne comunicherà il risultato in sede di processo.
Se trascorsi i 7 giorni previsti per ogni composizione della Giuria si è comunque raggiunta una maggioranza di voti per un verdetto (ovvero almeno 3 giurati hanno espresso lo stesso verdetto), non ci saranno ulteriori subentri.
Ove l'imputato risulti colpevole il Magistrato stabilisce la pena cui sottoporlo.

8 - Se l'accusa o la difesa sono in possesso di prove o elementi tali da poter indurre il Magistrato a riaprire il processo, hanno il diritto di ricorrere in appello entro una settimana dalla fine del processo. Tale richiesta deve essere effettuata presso la sede della Magistratura, presentando anche le nuove prove e i nuovi elementi in loro possesso. Il ricorso in appello non è possibile per coloro che si dichiarano colpevoli.

11 - L'eventuale richiesta di rescissione della cittadinanza successiva a una denuncia a carico del cittadino può essere accolta solo alla conclusione del processo (comprensiva di sentenza e eventuale emanazione della pena) ma comporterà l'impossibilità del cittadino di partecipare al processo; in caso di sentenza con pena che comporti la perdita della cittadinanza verrà applicata quest'ultima anziché la rescissione.


Le votazioni aprono oggi 01/12/2020 e chiudono il .07/12 /2020. I deputati del Gran Consiglio possono esprimersi esclusivamente come FAVOREVOLE, CONTRARIO e ASTENUTO.
Altre aggiunte a queste forme o altre forme annullano il voto, che non può essere ripetuto.
Nessun deputato può modificare il proprio voto dopo essersi espresso. In caso di errori di battitura il voto è considerato nullo.






Abdu Aquila
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Re: VOTAZIONE: Modifica Terzo Comma - Ordinamento del Sistema Giudiziario - Codice Penale Imperiale.

Messaggio da Abdu Aquila » 08/12/2020, 0:02

VOTANTI: 4
FAVOREVOLI: 3
CONTRARI: 1
ASTENUTI: 0
La modifica è approvata.

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