Versione attuale:
Articolo 2
All'Assemblea del Regnikolas i cittadini possono esporre proposte e idee e proporre Progetti inerenti le tematiche di Interni, Cultura, Informazione, Informatica, Propaganda.
Articolo 3
Un Progetto può prevedere al suo interno un Bando: entrambi dovranno ricevere verifica di legalità del Giudice, benestare del Ministro competente e nulla osta dell'Imperatore prima di essere votati in Gran Consiglio.
Modifiche proposte:
Articolo 2
All'Assemblea del Regnikolas i cittadini possono, unicamente nell'ambito delle tematiche di Interni, Cultura, Informazione, Informatica e Propaganda e coerentemente con l'identità imperiale:
a) esporre proposte e idee;
b) proporre Progetti.
Articolo 3
Per la realizzazione di un Progetto è possibile prevedere al suo interno un Bando, nel quale andranno specificati requisiti per candidarsi allo stesso, le relative caratteristiche, la durata e le eventuali ricompense.
Articolo 4
Un Progetto può essere discusso finché il propositore non decide di proporne una forma finale.
Articolo 5
Un Progetto non può comportare la modifica di una legge che è invece competenza del Gran Consiglio.
Articolo 6
I Progetti devono ricevere:
a) il benestare del Ministro competente per la materia affrontata;
b) il nulla osta dell'Imperatore;
a) il parere di legalità da parte del Giudice che accerta non siano in contrasto con Costituzione e Leggi.
Articolo 7
Il Progetto viene quindi sottoposto alla votazione dei cittadini tramite un sondaggio pubblico della durata di 10 giorni oppure un Plebiscito della medesima durata; è l'Imperatore a valutare la modalità più adatta in base al Progetto e alla situazione nazionale.
Motivazione:
Viene chiarito meglio e riorganizzato l'iter di funzionamento dell'Assemblea del Regnikolas, per consentire ai cittadini una maggior partecipazione e un maggior coinvolgimento, ma ponendo comunque dei paletti per evitare abusi di questo organismo o conflitti con altre istituzioni.
DISCUSSIONE: Modifica Articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Legge 35/2020 - Legge Charlotte Corday - Assemblea del Regnikolas
Moderatore: Emanuele Spikas
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Re: DISCUSSIONE: Modifica Articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Legge 35/2020 - Legge Charlotte Corday - Assemblea del Regnikolas
Nuova bozza:
Modifiche proposte:
Articolo 2
All'Assemblea del Regnikolas i cittadini possono, unicamente nell'ambito delle tematiche di Interni, Cultura, Informazione, Informatica e Propaganda e coerentemente con l'identità imperiale:
a) esporre proposte e idee;
b) proporre Progetti.
Articolo 3
Per la realizzazione di un Progetto è possibile prevedere al suo interno un Bando, nel quale andranno specificati requisiti per candidarsi allo stesso, le relative caratteristiche, la durata e le eventuali ricompense.
Articolo 4
Un Progetto può essere discusso finché il propositore non decide di proporne una forma finale.
Articolo 5
Un Progetto non può comportare modifiche di legge o costituzionali.
Articolo 6
I Progetti devono ricevere:
a) il benestare del Ministro competente per la materia affrontata;
b) il nulla osta dell'Imperatore;
a) il parere di legalità da parte del Giudice che accerta non siano in contrasto con Costituzione e Leggi.
Articolo 7
Il Progetto viene quindi sottoposto alla votazione dei cittadini tramite un sondaggio pubblico della durata di 10 giorni oppure un Plebiscito della medesima durata; sono l'Imperatore e il Ministro competente a valutare la modalità più adatta in base al Progetto e alla situazione nazionale.
Modifiche proposte:
Articolo 2
All'Assemblea del Regnikolas i cittadini possono, unicamente nell'ambito delle tematiche di Interni, Cultura, Informazione, Informatica e Propaganda e coerentemente con l'identità imperiale:
a) esporre proposte e idee;
b) proporre Progetti.
Articolo 3
Per la realizzazione di un Progetto è possibile prevedere al suo interno un Bando, nel quale andranno specificati requisiti per candidarsi allo stesso, le relative caratteristiche, la durata e le eventuali ricompense.
Articolo 4
Un Progetto può essere discusso finché il propositore non decide di proporne una forma finale.
Articolo 5
Un Progetto non può comportare modifiche di legge o costituzionali.
Articolo 6
I Progetti devono ricevere:
a) il benestare del Ministro competente per la materia affrontata;
b) il nulla osta dell'Imperatore;
a) il parere di legalità da parte del Giudice che accerta non siano in contrasto con Costituzione e Leggi.
Articolo 7
Il Progetto viene quindi sottoposto alla votazione dei cittadini tramite un sondaggio pubblico della durata di 10 giorni oppure un Plebiscito della medesima durata; sono l'Imperatore e il Ministro competente a valutare la modalità più adatta in base al Progetto e alla situazione nazionale.
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