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DISCUSSIONE: Modifica Articoli 1, 2 & 7 "Capo I - Il Gran Consiglio - Costituzione"

Inviato: 27/05/2023, 11:04
da Emanuele Spikas
Versione attuale:

Articolo 1
Il Gran Consiglio viene eletto da tutti i cittadini dell'Impero tramite libere elezioni. Il numero dei componenti è di dieci (10) membri.
Sono eleggibili tutti i cittadini dell'Impero, i quali hanno la libertà di accettare o rifiutare tale carica.
La ripartizione dei seggi è proporzionale al numero di voti ricevuti da una singola forza politica.

Articolo 2
I Gran Maestri fanno parte di diritto del Gran Consiglio, ma non possiedono diritto di voto nelle deliberazioni di tale organo, tranne nel caso in cui non ricoprano anche la carica di Deputato.

Articolo 7
Esclusivamente i Deputati, i Ministri, il Giudice, l'Imperatore e i Gran Maestri possono proporre e discutere leggi in Gran Consiglio.


Modifiche proposte:

Articolo 1
Il Gran Consiglio viene eletto da tutti i cittadini dell'Impero tramite libere elezioni. Il numero dei componenti è di dieci (10) membri.
Sono eleggibili tutti i cittadini dell'Impero.
La ripartizione dei seggi è proporzionale al numero di voti ricevuti da una singola forza politica.

Articolo 2
I Gran Maestri, l'Imperatore , il Primo Ministro, i Ministri e il Giudice partecipano di diritto al Gran Consiglio, ma non possiedono diritto di voto nelle deliberazioni di tale organo, tranne nel caso in cui non ricoprano anche la carica di Deputato o, limitatamente a Gran Maestri e Imperatore, nel caso di votazione riguardante i Principi Fondamentali della Costituzione.

Articolo 7
Esclusivamente i Deputati, i Ministri, il Primo Ministro, il Giudice, l'Imperatore e i Gran Maestri possono proporre e discutere leggi in Gran Consiglio.

Motivazione:

Nell'articolo 1 si propone di eliminare il fatto che un cittadino può rifiutare la carica di deputato: dato che è basata su una candidatura volontaria alle elezioni a mio parere non ha senso.
Negli altri due articoli sono presenti solo precisazioni di quanto già previsto e, qualora il Gran Consiglio Provvisorio ritenga valida l'altra discussione in corso relativa alla reintroduzione della figura del Primo Ministro, quest'ultimo viene reinserito nell'elenco dei soggetti che possono direttamente interagire nel Gran Consiglio.

Re: DISCUSSIONE: Modifica Articoli 1, 2 & 7 "Capo I - Il Gran Consiglio - Costituzione"

Inviato: 27/05/2023, 19:26
da Giorgio Konstitution
Questa proposta di modifica mi ha fatto riflettere sul fatto che nella nostra Costituzione non è previsto che un membro del Gran Consiglio possa dare le dimissioni durante il mandato: è previsto solo che possa rinunciare alla carica al momento della proclamazione.
Secondo me si può fare la modifica proposta dall'Imperatore, ma in tal caso è necessario introdurre anche la possibilità di presentare le dimissioni in qualunque momento.

Re: DISCUSSIONE: Modifica Articoli 1, 2 & 7 "Capo I - Il Gran Consiglio - Costituzione"

Inviato: 28/05/2023, 8:17
da Emanuele Spikas
Giorgio Konstitution ha scritto:
27/05/2023, 19:26
Questa proposta di modifica mi ha fatto riflettere sul fatto che nella nostra Costituzione non è previsto che un membro del Gran Consiglio possa dare le dimissioni durante il mandato: è previsto solo che possa rinunciare alla carica al momento della proclamazione.
Secondo me si può fare la modifica proposta dall'Imperatore, ma in tal caso è necessario introdurre anche la possibilità di presentare le dimissioni in qualunque momento.
Ho verificato, è comunque contemplata nella "Legge 12/2005 - Legge Marchese di Cavenago - Deputati del Gran Consiglio":

Articolo 5
Il deputato che intenda dimettersi dalla carica deve dichiararlo esplicitamente al Gran Consiglio, motivando la sua decisione.


A mio parere è sufficiente, tuttavia se ritieni per me possiamo anche specificarlo nella Costituzione.

Re: DISCUSSIONE: Modifica Articoli 1, 2 & 7 "Capo I - Il Gran Consiglio - Costituzione"

Inviato: 28/05/2023, 15:30
da Giorgio Konstitution
Emanuele Spikas ha scritto:
28/05/2023, 8:17
Giorgio Konstitution ha scritto:
27/05/2023, 19:26
Questa proposta di modifica mi ha fatto riflettere sul fatto che nella nostra Costituzione non è previsto che un membro del Gran Consiglio possa dare le dimissioni durante il mandato: è previsto solo che possa rinunciare alla carica al momento della proclamazione.
Secondo me si può fare la modifica proposta dall'Imperatore, ma in tal caso è necessario introdurre anche la possibilità di presentare le dimissioni in qualunque momento.
Ho verificato, è comunque contemplata nella "Legge 12/2005 - Legge Marchese di Cavenago - Deputati del Gran Consiglio":

Articolo 5
Il deputato che intenda dimettersi dalla carica deve dichiararlo esplicitamente al Gran Consiglio, motivando la sua decisione.


A mio parere è sufficiente, tuttavia se ritieni per me possiamo anche specificarlo nella Costituzione.
In tal caso secondo me si può andare avanti con la modifica proposta senza ulteriori variazioni.