DISCUSSIONE: Modifica Articoli 1, 2 & 7 "Capo I - Il Gran Consiglio - Costituzione"
Inviato: 27/05/2023, 11:04
Versione attuale:
Articolo 1
Il Gran Consiglio viene eletto da tutti i cittadini dell'Impero tramite libere elezioni. Il numero dei componenti è di dieci (10) membri.
Sono eleggibili tutti i cittadini dell'Impero, i quali hanno la libertà di accettare o rifiutare tale carica.
La ripartizione dei seggi è proporzionale al numero di voti ricevuti da una singola forza politica.
Articolo 2
I Gran Maestri fanno parte di diritto del Gran Consiglio, ma non possiedono diritto di voto nelle deliberazioni di tale organo, tranne nel caso in cui non ricoprano anche la carica di Deputato.
Articolo 7
Esclusivamente i Deputati, i Ministri, il Giudice, l'Imperatore e i Gran Maestri possono proporre e discutere leggi in Gran Consiglio.
Modifiche proposte:
Articolo 1
Il Gran Consiglio viene eletto da tutti i cittadini dell'Impero tramite libere elezioni. Il numero dei componenti è di dieci (10) membri.
Sono eleggibili tutti i cittadini dell'Impero.
La ripartizione dei seggi è proporzionale al numero di voti ricevuti da una singola forza politica.
Articolo 2
I Gran Maestri, l'Imperatore , il Primo Ministro, i Ministri e il Giudice partecipano di diritto al Gran Consiglio, ma non possiedono diritto di voto nelle deliberazioni di tale organo, tranne nel caso in cui non ricoprano anche la carica di Deputato o, limitatamente a Gran Maestri e Imperatore, nel caso di votazione riguardante i Principi Fondamentali della Costituzione.
Articolo 7
Esclusivamente i Deputati, i Ministri, il Primo Ministro, il Giudice, l'Imperatore e i Gran Maestri possono proporre e discutere leggi in Gran Consiglio.
Motivazione:
Nell'articolo 1 si propone di eliminare il fatto che un cittadino può rifiutare la carica di deputato: dato che è basata su una candidatura volontaria alle elezioni a mio parere non ha senso.
Negli altri due articoli sono presenti solo precisazioni di quanto già previsto e, qualora il Gran Consiglio Provvisorio ritenga valida l'altra discussione in corso relativa alla reintroduzione della figura del Primo Ministro, quest'ultimo viene reinserito nell'elenco dei soggetti che possono direttamente interagire nel Gran Consiglio.
Articolo 1
Il Gran Consiglio viene eletto da tutti i cittadini dell'Impero tramite libere elezioni. Il numero dei componenti è di dieci (10) membri.
Sono eleggibili tutti i cittadini dell'Impero, i quali hanno la libertà di accettare o rifiutare tale carica.
La ripartizione dei seggi è proporzionale al numero di voti ricevuti da una singola forza politica.
Articolo 2
I Gran Maestri fanno parte di diritto del Gran Consiglio, ma non possiedono diritto di voto nelle deliberazioni di tale organo, tranne nel caso in cui non ricoprano anche la carica di Deputato.
Articolo 7
Esclusivamente i Deputati, i Ministri, il Giudice, l'Imperatore e i Gran Maestri possono proporre e discutere leggi in Gran Consiglio.
Modifiche proposte:
Articolo 1
Il Gran Consiglio viene eletto da tutti i cittadini dell'Impero tramite libere elezioni. Il numero dei componenti è di dieci (10) membri.
Sono eleggibili tutti i cittadini dell'Impero.
La ripartizione dei seggi è proporzionale al numero di voti ricevuti da una singola forza politica.
Articolo 2
I Gran Maestri, l'Imperatore , il Primo Ministro, i Ministri e il Giudice partecipano di diritto al Gran Consiglio, ma non possiedono diritto di voto nelle deliberazioni di tale organo, tranne nel caso in cui non ricoprano anche la carica di Deputato o, limitatamente a Gran Maestri e Imperatore, nel caso di votazione riguardante i Principi Fondamentali della Costituzione.
Articolo 7
Esclusivamente i Deputati, i Ministri, il Primo Ministro, il Giudice, l'Imperatore e i Gran Maestri possono proporre e discutere leggi in Gran Consiglio.
Motivazione:
Nell'articolo 1 si propone di eliminare il fatto che un cittadino può rifiutare la carica di deputato: dato che è basata su una candidatura volontaria alle elezioni a mio parere non ha senso.
Negli altri due articoli sono presenti solo precisazioni di quanto già previsto e, qualora il Gran Consiglio Provvisorio ritenga valida l'altra discussione in corso relativa alla reintroduzione della figura del Primo Ministro, quest'ultimo viene reinserito nell'elenco dei soggetti che possono direttamente interagire nel Gran Consiglio.