VOTAZIONE: Modifica Capo I e Capo II Legge 7/2005 - Legge Gabriele - Referendum

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VOTAZIONE: Modifica Capo I e Capo II Legge 7/2005 - Legge Gabriele - Referendum

Messaggio da Emanuele Spikas » 27/05/2023, 11:07

Versione attuale:


Articolo 1
I referendum sono indetti per deliberare l'abrogazione parziale o totale di una legge ordinaria o di un decreto. Gli articoli costituzionali e le delibere inerenti agli Affari Esteri e alla Difesa, invece, non sono soggette a referendum se non per decisione dell'Imperatore e del Consiglio dei Gran Maestri.

Articolo 2
Per indire un referendum è necessaria la maggioranza del Gran Consiglio, con approvazione dell'Imperatore oppure una richiesta presentata da un cittadino all'Imperatore o al Giudice, con approvazione della maggioranza del Gran Consiglio. La votazione in Gran Consiglio non è assommabile al limite di votazioni e può essere eseguita in ogni caso

Articolo 3
Non sono ammessi referendum su materie quali la grazia per i condannati e la ratifica o meno dei trattati esteri.
Come previsto dalla Costituzione, non sono ammessi referendum che attentino alla forma di governo monarchica della nazione.

Articolo 4
Dopo l'approvazione il procedimento per il referendum si articola in queste fasi:
- decreto di indizione del referendum da parte del Giudice, contenente data e organizzazione;
- due settimane di dibattito pubblico sul forum, al termine delle quali il Giudice pubblica, sul forum e inviato tramite newsletter, la comunicazione ufficiale sul referendum, con gli effetti della vittoria del SI o del NO;
- una volta presentato il testo un'ulteriore settimana per chiarimenti e dibattito;
- svolgimento delle votazioni;
- spoglio delle schede e comunicazione dei risultati.

Articolo 5
Hanno diritto di voto ai referendum tutti i cittadini dell'Impero.

Articolo 6
Non esiste nessun tipo di quorum. Per ogni referendum passa la proposta che ottiene la maggioranza delle preferenze.

Articolo 7
I cittadini voteranno tramite e-mail, inviando il loro voto (SI, NO, oppure ASTENSIONE) all'indirizzo indicato nella newsletter che avviserà dell'indizione del referendum. La durata delle votazioni è di 10 (dieci) giorni.


Modifiche proposte:

CAPO I - REFERENDUM

Articolo 1
I Referendum sono indetti per deliberare l'abrogazione parziale o totale di una legge ordinaria o di un decreto. Gli articoli costituzionali, le delibere inerenti agli Affari Esteri, alla Difesa e al Trono, invece, non sono soggette a referendum se non per decisione dell'Imperatore e del Consiglio dei Gran Maestri.
Non sono ammessi referendum su materie quali la grazia per i condannati e la ratifica o meno dei trattati esteri.
Come previsto dalla Costituzione, non sono ammessi referendum che attentino alla forma di governo monarchica della nazione.

Articolo 2
Per indire un referendum è necessario avanzare relativa proposta in Gran Consiglio; i cittadini privi di cariche possono presentare richiesta al Giudice o all'Imperatore, i quali la esporranno al Gran Consiglio.
La votazione in Gran Consiglio non è assommabile al limite di votazioni e può essere eseguita in ogni caso.

Articolo 3
Presentata la richiesta viene avviata una discussione della durata di 10 giorni, entro i quali l'Imperatore deve autorizzare o meno il Referendum e il Giudice può segnalare l'eventuale illegalità della proposta.
Al termine del periodo indicato viene aperta una votazione della durata di 10 giorni a cui partecipano i deputati che decidono a maggioranza.

Articolo 4
Dopo l'approvazione il procedimento per il referendum si articola in queste fasi:
- decreto di indizione del referendum da parte del Ministro degli Interni, contenente data, organizzazione, effetti della vittoria del SI o del NO e invio a cura dell'Imperatore di relativa comunicazione alla cittadinanza;
- 10 giorni di dibattito pubblico sul forum, nel quale le forze politiche e i cittadini possono esporre le proprie posizioni;
- svolgimento delle votazioni via e-mail, con invio a cura dell'Imperatore delle schede per il voto con la quale il cittadino può esprimersi con SI', NO o ASTENSIONE;
- chiusura delle votazioni dopo 10 giorni, spoglio delle schede e comunicazione dei risultati a cura dell'Imperatore.

Articolo 5
Hanno diritto di voto ai referendum tutti i cittadini dell'Impero.

Articolo 6
Non esiste nessun tipo di quorum. Per ogni referendum passa la proposta che ottiene la maggioranza delle preferenze.

CAPO II - Plebiscito

Articolo 1
I Plebisciti hanno il fine di consentire alla cittadinanza di decidere in merito a un Progetto o a un'idea o una proposta che non rientri in questioni definite dalla normativa e vengono proposti dalle istituzioni competenti per la specifica materia.

Articolo 2
I Plebisciti:
- non possono riguardare la modifica di leggi o costituzione o codice penale e devono essere coerenti con l'identità imperiale;
- possono riguardare Esteri, Difesa e Trono solo se proposti dal Consiglio dei Gran Maestri, coerentemente con la Costituzione;
- possono riguardare Interni, Cultura, Informazione, Propaganda, Informatica solo se proposti dal Ministro competente o dall'Imperatore o se frutto dell'iter previsto dalla Legge 35/2020 - Legge Charlotte Corday - Assemblea del Regnikolas;
- possono riguardare la Giustizia solo se proposti dal Giudice o dall'Imperatore.

Articolo 2
Ad eccezione dei Plebisciti relativi a Progetti esposti all'Assemblea del Regnikolas che seguono l'iter previsto dalla Legge 35/2020 - Legge Charlotte Corday - Assemblea del Regnikolas, la proposta di indire un Plebiscito deve essere avanzata presso la sede dell'istituzione relativa alla materia interessata dove può essere discussa dalla cittadinanza; dopo 10 giorni il propositore deve confermare la proposta che deve subire la verifica per eventuale illegalità da parte del Giudice (e il suo benestare se relativa alla Giustizia), il benestare dell'eventuale Ministro competente e il nulla osta dell'Imperatore.

Articolo 3
L'indizione del Plebiscito si articola in queste fasi:
- decreto di indizione del Plebiscito da parte del Ministro degli Interni, contenente data, organizzazione, opzioni di voto e invio a cura dell'Imperatore di relativa comunicazione alla cittadinanza;
- 10 giorni di dibattito pubblico sul forum, nel quale le forze politiche e i cittadini possono esporre le proprie posizioni;
- svolgimento delle votazioni via e-mail, con invio a cura dell'Imperatore delle schede per il voto con la quale il cittadino può esprimersi scegliendo una delle opzioni di voto o astenendosi;
- chiusura delle votazioni dopo 10 giorni, spoglio delle schede e comunicazione dei risultati a cura dell'Imperatore.


Le votazioni aprono oggi 27/05/2023 e chiudono il 03/06/2023
I deputati del Gran Consiglio possono esprimersi esclusivamente come FAVOREVOLE, CONTRARIO e ASTENUTO.
Altre aggiunte a queste forme o altre forme annullano il voto, che non può essere ripetuto.
Nessun deputato può modificare il proprio voto dopo essersi espresso. In caso di errori di battitura il voto è considerato nullo.
E' possibile esprimere il proprio voto articolo per articolo, ad esempio: Articolo 1 FAVOREVOLE , Articolo 2 CONTRARIO
(diversamente il voto viene esteso a tutti gli articoli in votazione).



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